sabato 23 novembre 2013

CALDAIE

Non è obbligatorio il controllo annuale delle caldaie



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Obbligatorio solo il controllo di efficienza energetica (“controllo fumi”) da farsi ogni 2 o 4 anni; la manutenzione ordinaria, invece, deve seguire i consigli del manutentore, senza obblighi di legge. Le precisazioni di Federconsumatori.

Giungono numerose segnalazioni da parte di cittadini che, in questo periodo, hanno trovato nelle loro cassette delle lettere, delle cartoline postali. In esse, alcuni professionisti specializzati ricordano l’obbligo di effettuare lamanutenzione delle caldaie almeno “una volta l’anno”. Tuttavia, la normativa del settore è cambiata dal mese di luglio 2013; pertanto è bene fugare il campo dagli equivoci generati da tali comunicazioni erronee.

La legge [1] dispone che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale, ma deve essere effettuata secondo quando prescritto e secondo i tempi contenuti nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione forniti dall’impresa installatrice dell’impianto. Nel caso, invece, in cui l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

Pertanto, riassumendo, dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in vigore il nuovo decreto appena indicato, pur essendo stato mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità degli stessi.

Per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa da 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL.

Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100kW, i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o, in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentoresenza alcun obbligo di legge.

Tali sono le conclusioni condivise da Federconsumatori in un comunicato ufficiale apparso sui principali giornali.
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